Punto di riferimento a livello nazionale per lo sviluppo economico sostenibile, l’energia e le nuove tecnologie, l’Enea ha rappresentato, soprattutto
negli ultimi tre anni, il principale alleato del Ministero dello Sviluppo Economico nell’informare cittadini e addetti ai lavori sull’importanza della
contabilizzazione individuale del calore.
In particolare, l’Enea ha elaborato ed attuato un programma triennale di informazione e formazione per la promozione dell’efficienza energetica,
dal quale sono scaturite la campagna nazionale promozionale “Italia in Classe A” e numerose altre iniziative di collaborazione con centri studi e
università in tutta Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, imprese e pubblica amministrazione sull’efficienza energetica, nell’ambito
dell’art.13 del dlgs 102/2014 che recepisce la direttiva europea sull’efficienza energetica.
In attesa della definitiva entrata in vigore del decreto che impone l’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale, abbiamo interpellato
l’ingegner Biagio Di Pietra, dell’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’Enea, per farci spiegare quali sono state le azioni messe in campo dall’ente
negli ultimi mesi e cosa hanno fatto gli Stati europei per adeguarsi alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Qual è il punto di vista dell’ENEA sulla contabilizzazione del calore, alla luce della prossima entrata in vigore del Decreto Legislativo 102/2014?
La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, recepita in Italia con il D.lgs 102/14 e con il D.lgs 141/16, impone l’obbligo di installare, entro il
31 Dicembre 2016 (termine prorogato in Italia al 30 giugno 2017) nei condomini e negli edifici riforniti da una fonte centralizzata di riscaldamento/raffreddamento
contatori individuali per misurare il consumo di calore e acqua calda sanitaria di ciascuna unità abitativa, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
La contabilizzazione individuale, associata alla termoregolazione degli ambienti, oltre a garantire una fatturazione basata sul consumo termico effettivo della singola
unità immobiliare, fornisce un’ottima opportunità di risparmio energetico ed economico all’utente finale. Infatti, garantendo una maggiore consapevolezza dell’andamento
dei propri consumi, la contabilizzazione individuale incoraggia il consumatore finale a gestire meglio i propri consumi con una conseguente riduzione degli stessi.
Buona parte della letteratura scientifica europea riguardante la stima dei benefici attesi dall’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale per le abitazioni
è concorde nell’affermare l’esistenza di un beneficio maggiore all’8%, con incrementi che dipendono dal sistema di termoregolazione adottato e dai sistemi
di feedback grazie ai quali l’utente può avere un comportamento più attivo.
Questo per quanto concerne l’Italia. Ma in che modo gli altri Stati europei hanno recepito la
direttiva 2012/27/UE in merito all’obbligo di contabilizzazione individuale del calore?
Naturalmente, le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione europea hanno adottato approcci diversi nel recepimento
della direttiva 2012/27/UE. In particolare, con riferimento all’obbligo di installare contatori individuali per il riscaldamento
degli edifici esistenti, si possono citare i seguenti esempi:
- in Germania l’obbligo è esteso alla quasi totalità degli edifici esistenti;
- in Svezia l’esenzione dall’installazione sembra essere invece pressoché totale;
- in Francia e in Finlandia l’obbligo/esenzione è definito in relazione all’età di costruzione ed alle prestazioni energetiche dell’edificio;
- nel Regno Unito l’approccio adottato è quello di richiedere sempre una valutazione preventiva della fattibilità
tecnica/economica attraverso un sistema informatico appositamente sviluppato.
Uno studio realizzato per la Commissione Europea (Direzione Generale Energia) e finalizzato allo sviluppo di una Guida per fornire
supporto alle autorità degli Stati membri e ai proprietari di immobili per l’attuazione degli articoli 9-11 della direttiva 2012/27/UE, suggerisce
alcune azioni potenzialmente implementabili dalle autorità nazionali relativamente alla misurazione individuale e alla fatturazione informativa
dei consumi di energia termica. In particolare, la Guida introduce tre classi di edificio, in relazione alla tipologia e destinazione d’uso:
- edifici obbligati (“viable building class”), quando è probabile che solo pochi edifici della tipologia potranno essere valutati
egativamente in fase di verifica della fattibilità tecnica ed economica;
- edifici esenti (“exempted building class”) quando si ha la ragionevole evidenza che nessuno degli edifici della tipologia
potrà essere valutato positivamente in fase di verifica della fattibilità tecnica ed economica;
- edifici da valutare (“open building class”), ovvero quegli edifici che non ricadono nelle precedenti due classi
e per i quali dovrà essere effettuata una verifica puntuale della fattibilità tecnica ed economica.